Certificazioni Energetiche

“…il cuore della Certificazione Energetica, non è la classe energetica, ma sono le RACCOMANDAZIONI attraverso cui voi potete avere dei SUGGERIMENTI per SPENDERE MENO!”

La scarsa informazione riguardo questo tema comporta che gli utenti scoprano l’obbligo di dotare di ACE l’edificio in loro possesso solo in ritardo, magari contestualmente alla richiesta di un titolo abilitativo, oppure nel momento stesso di stipula dell’atto di compravendita, e sono così costretti a richiedere in tutta fretta gli attestati, senza possibilità di una attenta valutazione e scelta.

Soprattutto senza sapere CONCRETAMENTE che cos’è un ACE, quali siano le variabili e che impegno reale richiede la compilazione di un ACE per un certificatore abilitato e iscritto all’ordine.

 

CHE COS’E’ la certificazione energetica (ACE)
Quanto consuma il tuo edificio? Quanta energia utilizzo? Quanto PAGO?

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell’acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell’edificio stesso.

Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

QUANDO devo certificare il mio immobile?

La certificazione energetica degli edifici è necessaria per:

  • Edifici di nuova costruzione
  • Ristrutturazione edilizia degli edifici
  • Compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • Locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
  • Sgravi fiscali o incentivi
  • Attività edilizia prevista dal “Piano Casa

In caso di compravendita degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
In caso locazione degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all’originale in suo possesso.

QUANDO NON deve essere emesso l’Attestato di Certificazione?

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 2 comma 5 sono escluse dall’applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  • i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

 Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l’attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:

  • box;
  • cantine;
  • autorimesse;
  • parcheggi multipiano;
  • locali adibiti a depositi;
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
  • altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L’attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.).

SANZIONI

   La L.R. 13/2007 e s.m.i. all’art. 20 prevede le seguenti sanzioni:

  • Da 5.000 a 30.000 € al costruttore che non rilascia all’acquirente l’ACE
  • Da 1.000 a 10.000 € se assente nelle cessioni a titolo oneroso
  • Da 500 a 5.000 € se assente alla stipula del contratto di locazione
  • Non rilascio del titolo abitativo e degli incentivi

ELABORAZIONE della certificazione  e RESPONSABILITA’ DEL CERTIFICATORE

  • Sopralluogo e  rilievo geometrico dell’appartamento e delle parti finestrate
  • Inserimento ed elaborazione (secondo caso per caso) dei dati all’interno di un software che emette il certificato in cartaceo e pdf.

IMPORTANTE: il software inserisce alcuni dati in automatico, ma il certificatore DEVE saper modificare questi dati che non sono sufficienti per ottenere un certificato ad hoc! E per farlo, il certificatore deve avere una conoscenza impiantistica  tale da conferire alla certificazione una corretta validità.

  • Inserimento dei risultati all’interno del Sistema informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici  SICEE (per quanto riguarda la Regione Piemonte) . Qui viene convalidato l’ACE e inviato al SICEE, che a sua volta invia una ricevuta di recapito.
  • Il Certificato viene stampato e firmato dal professionista abilitato iscritto all’albo dei certificatori e fascicolato con la ricevuta rilasciata dal SICEE e con il certificato di idoneità del software utilizzato.
  • Il tutto viene consegnato in duplice copia al soggetto richiedente l’ACE.

 Link per visualizzare la pagina SICEE: http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/

SANZIONI PER CERTIFICATORI CHE NON ADEMPIONO CORRETTAMENTE AL LORO RUOLO

 La stessa L.R. 13/2007 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
  • il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

QUANTO COSTA?! attenzione ai certificati low cost!
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IMPORTANTE! attenzione ai certificati low cost!

Attenzione ai preventivi!! Ormai sempre più spesso si trovano professionisti (e non!) che “svendono le certificazioni”. Sottovalutare un lavoro significa farlo superficialmente e velocemente, spesso senza sopralluogo. Quindi diffidate da chi vi offre una certificazione a “prezzi stracciati” perchè poi avrete un documento che non ha valore e su cui sicuramente non sono stati fatti i dovuti ragionamenti e approfondimenti riguardo i miglioramenti che si possono avere attuando alcune modifiche impiantistiche e non che è IL FINE ULTIMO DELLA CERTIFICAZIONE!!! Non è solo la classe energetica (che detta così è fine a sè stessa!!!).

A tal proposito invitiamo a leggere quest’articolo pubblicato sul sito dell’ordine degli architetti OAT (ordine degli Architetti di Torino) intitolato  “ACE SCONTATE E ARCHITETTI INDIGNATI”:

http://www.to.archiworld.it/OTO/Engine/RAServePG.php/P/58171OTO1100/M/26341OTO1911

Inseriamo anche un link che si trova facilmente sul web utile a farsi un’idea dei costi di una certificazione. Inserendo i propri dati si ha una valutaziojne statistica di quelli che sono i limiti (min-max) di un normale e corretto costo di una certificazione.

http://www.certificazioneenergeticaonline.com

NORMATIVA:  
http://www.spaziobinario.com/wp-content/uploads/2011/11/NORMATIVA.docx

PER MAGGIORI INFORMAZIONI NON ESITATE A SCRIVERE ALL’INDIRIZZO info@spaziobinario.com o a chiamarci al numero 3494105915

“Ricordate che nessuno regala niente e la trasparenza è la cosa più importante anche e soprattutto in questo campo.”